Per i cittadini extracomunitari
Stranieri già soggiornanti regolarmente in Italia
La normativa in vigore, nell'ambito delle quote previste dal decreto sui flussi, consente, in particolare circostanze, anche allo straniero che è presente in Italia ad altro titolo di poter svolgere un'attività lavorativa chiedendo alla Questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno.
1) il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere attività di:
a) attività di lavoro subordinato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, dopo aver ottenuto dal competente Ufficio provinciale del Lavoro, l'autorizzazione al lavoro:
b) attività di lavoro autonomo, con conseguente conversione del permesso di soggiorno in lavoro autonomo dopo la verifica dei requisiti previsti per l'ingresso dello straniero per lavoro autonomo.
2) Il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale potrà svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato con conseguente conversione del permesso di soggiorno in lavoro a tempo indeterminato purchè abbia ottenuto l'anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza.
3) Lo straniero regolarmente soggiornante, anche se titolare di permesso di soggiorno che non consenta lo svolgimento di un'attività lavorativa (es.: turismo, affari, ecc..) potrà richiedere la conversione del permesso di soggiorno in lavoro autonomo.
L'interessato dovrà presentare alla Questura oltre alla documentazione prevista per l'ingresso per lavoro autonomo, un'attestazione della Direzione provinciale del Lavoro che la richiesta rientra nelle quote per lavoro autonomo.