Legislazione
Schengen
Trattato di Schengen
Dal 26 ottobre 1997 per chi viaggia l'Europa è più a portata di mano .
Con l'entrata in vigore del trattato di Schengen, la libera circolazione in Europa é una realtà. I paesi infatti che attualmente hanno aderito all'accordo sono, oltre all'Italia: il Lussemburgo, la Germania, la Francia, la Spagna, il Portogallo, il Belgio, l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Svezia, l'Olanda e la Grecia. Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia - Stati non comunitari - l'Unione Europea ha firmato con questi Paesi, il 18 maggio 1999, un accordo che li associa all'attuazione ed all'ulteriore sviluppo del sistema di Shengen, istituendo in questo modo la loro partecipazione allo stato di libera circolazione posto in essere nell'Unione Europea.
Il trattato, che prende il nome dalla cittadina del Lussemburgo, Schengen, consente di viaggiare nei paesi della Comunità Europea evitando le formalità doganali.Volare tra Roma e Parigi o fra Milano e Francoforte oggi è come prendere un volo nazionale.
L'applicazione del trattato implica procedure d'imbarco semplificate per i paesi Schengen. Negli scali aeroportuali é stata infatti operata la completa separazione dei flussi di traffico e dei clienti internazionali da quelli dei paesi aderenti al trattato Schengen.
I clienti in partenza verso paesi Europei "Schengen" accederanno ai voli senza effettuare "controllo passaporti".
Tutti i cittadini stranieri residenti in Italia (o con permesso di soggiorno) o con visto di ingresso per il nostro Paese possono a loro volta circolare liberamente per i Paesi Schengen.
I viaggiatori in arrivo da destinazioni di paesi europei "Schengen" avranno un percorso dedicato evitando i controlli di passaporto e di dogana.
Nessun cambiamento per gli acquisti "duty free
ELENCO DEGLI STATI SCHENGEN
Quadro riassuntivo
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Italia, Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna e Austria, Grecia |
accordo operativo: sono quindi stati eliminati i controlli alle frontiere terrestri, aeree e marittime |
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Svezia, Danimarca e Finlandia |
il Consiglio ha espresso l'accordo formale per la piena entrata in vigore dell'acquis Schengen nei paesi nordici. L'accordo è operativo dal 1° marzo 2001 |
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Norvegia e Islanda |
hanno la qualità di "stati associati" in quanto non essendo Stati membri dell'UE, non possono partecipare a pieno alla cooperazione Schengen |
L'ingresso operativo dell'Italia nel sistema di Schengen, il 26 ottobre 1997, ha segnato per il nostro Paese la positiva conclusione del processo di adattamento del regime nazionale dei visti e dell'ingresso degli stranieri alla nuova normativa uniforme condivisa dalla maggior parte degli Stati europei, ispirata alla progressiva realizzazione di un vasto spazio comune di libera circolazione grazie al definitivo abbattimento delle frontiere "interne" e al rafforzamento dei controlli alle frontiere "esterne".
Il Ministero degli Affari Esteri, ha curato l'emanazione del "Decreto interministeriale in materia di visti" previsto dall'art. 5 c. 3 del D.P.R. 394/1999. Tale decreto, recante la data del 12.7.2000 e pubblicato sulla G.U. n.178 del 1.8.2000 (vedi successivo punto E), ha completato la serie di fonti normative in materia, costituita in ambito nazionale da:
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il "Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Decreto Legislativo 25.7.1998, n.286; (G.U. n. 191 del 18.8.1998)
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il Regolamento d'attuazione del Testo Unico precitato - Decreto del Presidente della Repubblica 31.8.1999, n.394; (G.U. n. 258 del 3.11.1999)
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la Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.3.2000 "definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello stato" (G.U. n. 64 del 17.3.2000)
Le fonti normative in ambito Schengen, sono:
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l'Accordo di Schengen del 14.6.1985 tra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi;
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la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19.6.1990;
- gli Accordi di adesione dell'Italia, firmati a Parigi il 27.11.1990;
- la Legge di ratifica ed esecuzione n. 388 del 30.9.1993 (S.o. G.U. n.232 del 2.10.1993);
- la Istruzione Consolare Comune (ICC), approvata dal Comitato Esecutivo di Schengen a Parigi il 14.12.1993 e modificata da ultimo il 16.12.1998.
A norma dell'art.5 della Convenzione di Schengen, l'ingresso in Italia di stranieri provenienti dall'esterno dello spazio Schengen è consentito soltanto allo straniero che:
a) si presenti attraverso un valico di frontiera;
b) sia in possesso di valido passaporto od altro documento di viaggio equivalente, riconosciuto dal Governo italiano per l'attraversamento delle frontiere (tale documento deve consentire al titolare, in qualsiasi momento, il libero rientro nel Paese di rilascio). N.B.: in circostanze eccezionali, allo straniero può essere concesso dalle nostre Rappresentanze un "lasciapassare" valido solo per l'Italia;
c) disponga di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura e alla durata del soggiorno previsto e alle spese di ritorno nel Paese di provenienza o di transito verso uno Stato terzo (è esentato da tale dimostrazione lo straniero già residente nel territorio di una delle Parti contraenti e munito di regolare autorizzazione di soggiorno);
d) ove prescritto, sia munito di valido visto d'ingresso o di transito. (N.B.: per soggiorni non superiori a 3 mesi, è esente da visto lo straniero già residente in uno Stato Schengen con regolare permesso di soggiorno; per l'Italia, tale esenzione non vale se l'ingresso avviene per motivi di "lavoro subordinato", "lavoro autonomo" o "tirocinio");
e) non sia segnalato ai fini della non ammissione;
f) non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen (la verifica dell'assenza di rischi di immigrazione illegale è di diretta competenza delle Rappresentanze).
La sanzione per l'assenza anche di uno solo dei suddetti presupposti è il respingimento dello straniero, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d'ingresso o di transito.
"Non stranieri": i cittadini dei 18 Paesi appartenenti allo "spazio economico europeo" (SEE), che comprende i 15 membri dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) più i 3 ad essi equiparati (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). "Stranieri": i cittadini di tutti gli altri Paesi. |
| "Spazio Schengen": l'insieme dei territori nazionali dei 15 Paesi che applicano la Convenzione (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia). |
| "Frontiera esterna": il perimetro esterno dello spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero può entrare, e cioè le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne (è da considerarsi volo "esterno" qualunque volo in provenienza da o con destinazione esclusiva verso territori di Stati terzi). |