Visto di ingresso
Visto per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in area Schengen
Il visto, che consta di un’apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.
Di norma, quindi, non vi è da parte degli stranieri " diritto" all'ottenimento del visto, ma tutt'al più un semplice " interesse legittimo". Il T.U. 286/1998 ha introdotto il principio che " il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo" (art.4, c.2).
La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua Rete degli Uffici diplomatico-consolari abilitati, che restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero.
Per il rilascio di un Visto Schengen Uniforme (transito o breve soggiorno), competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la meta unica o principale del viaggio.
Ove non sia possibile individuare – tra le eventuali varie tappe del viaggio – una meta principale, competente al rilascio sarà la Rappresentanza dello Stato Schengen di primo ingresso.
Per il rilascio di un Visto Nazionale (lungo soggiorno) competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero.
Qualora lo Stato Schengen competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello straniero, il Visto Schengen Uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato Schengen che lo rappresenti.
Non è invece prevista delega per il rilascio di Visti Nazionali.
Il possesso del visto non garantisce in assoluto l'ingresso al cittadino straniero, poiché l'Autorità di frontiera lo può respingere se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia, o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
N.B. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel Territorio Nazionale.
In caso di assoluta necessità ed urgenza, il visto per transito o per breve soggiorno può essere rilasciato direttamente dalle Autorità di Frontiera.
I permessi in frontiera invece sono autorizzazioni all’ingresso in Territorio Nazionale rilasciati, per prassi internazionale, dalle Autorità di Frontiera per consentire a cittadini di Paesi assoggettati all’obbligo del visto - e che ne siano sprovvisti - il pernottamento o il soggiorno breve in zone adiacenti alcuni aeroporti (“ permesso per visita città”, non superiore a 48 ore) oppure la visita ad aree urbane prossime a porti , incluse località di rilevante interesse turistico (“ permesso per marittimi e croceristi ”, per le sole ore diurne).
Per effetto della Convenzione, il visto rilasciato dalle nostre Rappresentanze consente l’accesso, per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la stessa Convenzione, assumendo in tal caso la denominazione di “Visto Schengen” (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l’accesso anche al territorio italiano.
Il visto d’ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) consente invece l’accesso – e la possibilità di transito attraverso gli altri Paesi Schengen – al solo territorio dello Stato che ha rilasciato il visto, assumendo la denominazione di “Visto Nazionale” (VN).
Il visto è un'autorizzazione concessa dall'autorità diplomatico-consolare allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in area Schengen.
Non vi è da parte degli stranieri il diritto di ottenere il visto di ingresso ma un "interesse legittimo", dunque il visto può anche non essere concesso a fronte di motivi giustificati dalla normativa vigente .
Esistono varie categorie di visti. Tra essi, Il VSU (Visto Schengen Uniforme) è un visto di transito o di breve soggiorno (massimo 90 giorni) in tutta l'area Schengen; Il VN (Visto Nazionale) è da richiedere per il lungo soggiorno (oltre i 90 giorni) e consente l'accesso (e il transito attraverso gli altri Paesi Schengen) al solo territorio dello Stato che ha rilasciato il visto.
Il possesso del visto peraltro non garantisce in assoluto l'ingresso, poiché lo straniero può comunque essere "respinto" dall'autorità di frontiera, se non sono presenti le garanzie previste per l'ingresso nel territorio dello Stato.
Rimane salva la possibilità di fare ricorso al diniego di visto di ingresso, entro 60 giorni dall'emanazione del provvedimento, al TAR del Lazio.
Il visto rilasciato dalle nostre Rappresentanze consente l'accesso per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la Convenzione di Schengen.
Una volta ottenuto il visto, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, gli stranieri devono recarsi presso la questura territorialmente competente per ottenere il permesso di soggiorno corrispondente al visto di ingresso.
Esistono dei Paesi esenti da visto di ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni; parallelamente esistono Paesi con obbligo di visto.