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Visto per studio

Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.
Il visto per studio è altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che, conseguito il diploma di laurea presso un'Università italiana, deve sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

Un cittadino straniero residente all’estero che intende frequentare in Italia un qualsiasi corso, sia esso un corso di elettricista, di idraulico o di informatica, può richiedere il visto di ingresso all’Ambasciata o al Consolato italiano presente nel suo paese di residenza.
Il visto viene rilasciato entro 90 giorni ed ha una durata uguale a quella del corso che si intende seguire, ma in ogni caso non superiore ad un anno.

Il visto di ingresso per studio

Requisiti per il rilascio del visto per studio Per ottenere il visto per studio è necessario avere:

un’età superiore a 14 anni;

  1. il certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano
  2. la polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, se non si ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il Paese d’origine;
  3. documenti che provano che si hanno mezzi per il sostentamento non inferiori alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale (2.221 euro circa)
  4. documenti che provano che si ha la somma necessaria per il viaggio di ritorno nel proprio Paese dopo aver seguito il corso di studio.

La disponibilità dei mezzi di sostentamento e della somma occorrente per il rimpatrio e per l’assistenza medica può essere provata:

  • esibendo denaro contante, travel cheques, carte di credito ecc.
  • presentando lettera di credito bancario di istituto estero che assicuri che si dispone della somma;
  • presentando una certificazione che provi che già si dispone presso una banca Italiana della suddetta somma, mediante bonifico o versamento proveniente dall’estero;
  • mediante polizza fideiussoria assicurativa.

Molto spesso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rifiutano il rilascio del visto di fronte all’esibizione di denaro contante, travel cheque’s e carte di credito o di fronte alle garanzie fornite dalle banche, per cui è consigliabile stipulare una polizza fideiussoria che copra tutte le spese.
Il prezzo della polizza varia in proporzione ai giorni di soggiorno nel territorio italiano.
Solo dopo aver ottenuto il visto di ingresso si potrà partire per l’Italia.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero deve recarsi presso la Questura del luogo in cui intende fissare la dimora e richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio.
Il permesso gli verrà rilasciato entro 20 giorni ed avrà una durata uguale a quella del visto di ingresso.
Con il permesso di soggiorno per motivi di studio si può anche svolgere un’attività lavorativa di tipo subordinato, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, fino ad un massimo di 1040 ore annuali, facendosi autorizzare dalla propria istituzione scolastica.
Per il rilascio del permesso di soggiorno si deve presentare:

il passaporto e 2 fotocopie di ogni pagina contenente dati o timbri di frontiera;

8 fotografie formato tessera;

una marca da bollo da 10,33 euro;

certificato di iscrizione alla scuola in originale più 2 fotocopie;

certificazione comprovante la copertura assicurativa o l’iscrizione al servizio sanitario nazionale

attestazione relativa al domicilio: contratto di affitto o dichiarazione di ospitalità. La dichiarazione di ospitalità deve essere accompagnata dalle fotocopie del contratto di affitto o dell’atto di acquisto e dalla copia del documento d’identità dell’affittuario o del proprietario g) polizza fideiussoria o altri documenti comprovanti il possesso dei mezzi economici di sussistenza.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio Il permesso di soggiorno per motivi di studio non è rinnovabile oltre la durata del corso di studi a cui lo studente straniero si è iscritto.
Il rinnovo del permesso può essere chiesto a partire da 30 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo, presentando la seguente documentazione:

  1. passaporto e 2 fotocopie di ogni pagina contenente dati o timbri di frontiera;
  2. permesso di soggiorno scaduto e 2 fotocopie;
  3. 4 foto formato tessera;
  4. una marca da bollo di 10,33 euro;
  5. autocertificazione attestante il numero e le date degli esami sostenuti, con l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’istituto scolastico frequentato;
  6. certificazione comprovante la copertura assicurativa o l’iscrizione al servizio sanitario nazionale;
  7. attestazione relativa al domicilio: contratto di affitto o dichiarazione di ospitalità. La dichiarazione di ospitalità deve essere accompagnata dalle fotocopie del contratto di affitto o dell’atto di acquisto e dalla copia del documento d’identità dell’affittuario o del proprietario;
  8. polizza fideiussoria o altri documenti comprovanti il possesso dei mezzi economici di sussistenza.

La conversione del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere convertito prima della sua scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sia autonomo che subordinato, purchè si rientri nelle quote di lavoratori stranieri ammessi in Italia dal decreto flussi.

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