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Visto per ricongiungimento familiare

È un particolare tipo di visto che permette allo straniero regolarmente presente in Italia, e avente determinati requisiti, di ricongiungersi con alcune tipologie di propri familiari residenti all'estero, cui viene dato, una volta entrati regolarmente in Italia, un pds per motivi familiari.
Stesso diritto è riconosciuto al cittadino italiano o comunitario, che vuole ricongiungersi con un familiare, anche extracomunitario, residente all'estero.
 
Il visto per ricongiungimento familiare può essere richiesto per i seguenti familiari, che si trovano all'estero:
- coniuge non legalmente separato;
- figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
- figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive, provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale (secondo la legge italiana);
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel loro paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento, per documentati gravi motivi di salute;

È consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro 1 anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito (1). Sono esclusi da questa possibilità:
- gli stranieri che siano stati espulsi dal territorio dello Stato e per cui non sia ancora trascorso il termine prescritto per il divieto al reingresso, salvo che abbiano ottenuto una speciale autorizzazione al rientro;
- gli stranieri che devono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento per gravi motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale e tutela delle relazioni internazionali.
I cittadini italiani o comunitari non devono fare richiesta di nulla osta all’ingresso del familiare, ma richiedere direttamente il visto in Ambasciata.

Procedura nazionale:

per ottenere il visto per ricongiungimento familiare per la persona che si trova all'estero, lo straniero che è in Italia dovrà prima fare domanda di nulla osta all'ingresso, presso lo Sportello Unico della Prefettura, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'ufficio, dopo aver fatto accertamenti mediante la Questura di eventuali motivi ostativi al rilascio, in caso di esito positivo rilascerà il nulla osta. Questo dovrà essere mandato con tutta la documentazione richiesta ai familiari all'estero, i quali dovranno presentarsi in ambasciata per ottenere il visto di ingresso.
Entro 8 giorni dall'ingresso, la persona che richiede il ricongiungimento dovrà poi recarsi in Questura, con il familiare entrato con visto per ricongiungimento, per ottenere il pds per motivi familiari.
In Sicilia:
in attesa dell'attivazione dello Sportello Unico, tutta la procedura dovrà essere svolta con il tramite delle Questure. La persona dovrà recarsi in Questura con tutta la documentazione richiesta, e richiedere il rilascio del nulla osta. È opportuno che la persona prenda comunque contatto con le singole Questure per verificare nello specifico le modalità messe in atto da ciascuna per provvedere al rilascio dei nulla osta in questo periodo di transizione.

Requisiti generici per il rilascio del visto per ricongiungimento familiare:

a) dimostrare la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (il rifugiato è esente da dover allegare questa documentazione). Lo straniero dovrà specificare se l'abitazione è di proprietà (e allegare in questo caso la copia del contratto di proprietà), o se in affitto (allegando copia del contratto di affitto registrato). Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, si dovrà allegare il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
b)  dimostrare la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (4.783,61 euro) se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare; al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari; al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari (il rifugiato è esente da dover allegare questa documentazione). Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
c) Allegare la certificazione del grado di parentela, coniugio o minore età, mediante un certificato autenticato dall'autorità  consolare italiana.
d) Allegare la copia del pds, di durata non inferiore a un anno, o della carta di soggiorno.
e) (solo in caso di ricongiungimento con genitori ultrasessantacinquenni o figli maggiorenni a carico) allegare la documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare. L'autorità consolare italiana provvede alla legalizzazione di questa documentazione, dopo aver ricevuto il nulla osta al ricongiungimento.
f) (solo in caso di ricongiungimento con genitori ultrasessantacinquenni o figli maggiorenni a carico) allegare la documentazione concernente la situazione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico, prodotta dalle autorità locali o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali. L'autorità consolare italiana provvede alla legalizzazione di questa documentazione, dopo aver ricevuto il nulla osta al ricongiungimento.
g) Compilare il modulo per la domanda di nulla osta per il ricongiungimento (scaricabile dal sito dell'UTG o presso i punti informativi decentrati).
h) Copia delle pagine del passaporto relative ai dati anagrafici del familiare, e relative ai visti di ingresso e timbri di frontiera, in corso di validità o documento equipollente in corso di validità del familiare (per i familiari rifugiati o apolidi, fa fede il documento di viaggio o titolo di viaggio per gli stranieri impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’autorità del paese di cui sono cittadini).

Se entro 90 giorni dalla richiesta del nulla osta lo straniero non ha ricevuto risposta, potrà ottenere il visto di ingresso per ricongiungimento per i familiari direttamente presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane del Paese di origine. In questo caso dovrà esibire copia della domanda contrassegnata dallo Sportello Unico per l'immigrazione, da cui risulta la data di presentazione della domanda e relativa documentazione (2).
Se invece riceve risposta positiva entro i 90 giorni, potrà inviare il nulla osta ai familiari, che si recheranno presso le rappresentanze consolari italiane per ottenere il visto di ingresso. Lo straniero può anche recarsi in prima persona nel Paese dei familiari e rientrare in Italia coi familiari a seguito.
Le rappresentanze diplomatico-consolari devono dare una risposta entro 30 giorni dall’inoltro della richiesta di visto, anche nel caso in cui siano trascorsi i 90 giorni dalla richiesta di nulla osta senza aver ricevuto risposta (3).
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall’interessato, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relative all'ingresso e al soggiorno in Italia, nonché l’obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia (4).

(1) L 189/02, art. 29, comma 6  
(2)  L 189/02, art. 29, comma 8
(3) Dpr 31/08/99 n. 394 con Dpr 18/10/04 n. 334, art. 6, comma 5 
(4) Dpr 31/08/99 n. 394 con Dpr 18/10/04 n. 334, art. 5, comma 8-bis

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