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Visto di ingresso

Visti Schengen

Il sistema dei visti Schengen

Il 26 ottobre del 1997 l’Italia, a conclusione di un graduale processo di adattamento a quella politica comune dei visti prevista dalla Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen, ha fatto il suo ingresso nel sistema Schengen.
Al rafforzamento della comune frontiera esterna, dunque, è corrisposta la parallela e graduale soppressione dei controlli alle frontiere interne, e quindi l’affermazione della piena libertà di circolazione nell’insieme dei territori di tutti gli Stati firmatari degli Accordi di Schengen: la realizzazione del così detto Spazio Schengen.

Normative

Il Ministero degli Affari Esteri, istituzionalmente competente in tema d’ingresso degli stranieri, ha curato l’emanazione – il 12 luglio del 2000 - del Decreto Interministeriale in materia di visti, previsto dall’art.
5 c. 3 del D.P.R. 394/1999 (pubblicato sulla G.U. n. 178 del 01.08.2000), completando, sul piano operativo, la serie di fonti normative in materia. Queste, in ambito nazionale sono costituite da:
• Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
• “Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - Decreto Legislativo 25.7.1998, n.286;
• Regolamento d’attuazione del Testo Unico precitato – D.P.R. 31.8.1999, n.394;
• Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000 sulla “Definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (G.U. n. 64 del 17.3.2000).
E, in ambito Schengen, da:
• Accordo di Schengen del 14.6.1985 tra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi;
• Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19.6.1990;
• Accordi di adesione dell'Italia, firmati a Parigi il 27.11.1990;
• Legge di ratifica ed esecuzione n. 388 del 30.9.1993 (S.o. G.U. n.232 del 2.10.1993);
• Istruzione Consolare Comune (ICC), approvata dal Comitato Esecutivo di Schengen a Parigi il 14.12.1993 e modificata da ultimo il 16.12.1998;
• Regolamento del Consiglio n. 539 del 15.3.2001 che determina la lista degli Stati i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto;
• Regolamento del Consiglio n. 1091 del 28 maggio 2001 relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata.

Terminologia:

Spazio Schengen

E’ l’insieme dei territori nazionali dei Paesi che applicano la Convenzione:
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia.

Frontiere esterne

E’ il perimetro esterno dello Spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero può far ingresso: le frontiere terrestri, le frontiere marittime, gli aeroporti ed i porti marittimi dei Paesi dello Spazio Schengen che non siano frontiere interne.

Frontiere interne

Sono le frontiere terrestri comuni dei Paesi dello Spazio Schengen; i loro aeroporti adibiti al traffico interno; i porti marittimi adibiti ai collegamenti regolari – per passeggeri – esclusivamente con gli altri porti situati nel territorio dei Paesi dello Spazio Schengen.

Non Stranieri

Sono i cittadini di tutti i Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico
Europeo: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.

Stranieri

Sono i cittadini di tutti gli altri Stati.

 

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