CAMBIO 08/09/2010
EURUSD
RUB39.25430.802
USD1.2741
EUR10.785
CHF1.291.012
JPY106.8683.851
Libertà per l' Iran
Libertà per l' Iran



 facebook 


Visto Russia annuale

Stage e impiego:
Lavoro all'estero!
Impara e perfeziona
la lingua russa!


Acquisto link testuali
Testo unico immigrazione > Controllo

Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio

Articolo 13-bis

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione (69).

(69) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97).
Pdf
Pdf




Argomenti nella stessa categoria