Per i cittadini extracomunitari
Attività di lavoro subordinato
La seguente procedura resterà in vigore fino all'istituzione dello "sportello unico" presso le Prefetture U.T.G.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intende instaurare un rapporto di lavoro a carattere subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con cittadino extracomunitario residente all'estero, deve recarsi:
A - preliminarmente presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro competente per luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi per presentare una specifica richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro, utilizzando l'apposita modulistica predisposta. La Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio rilascia l'autorizzazione al lavoro nell'ambito della quota prevista previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dietro presentazione della documentazione richiesta dalla stessa Direzione Provinciale.
B - Successivamente presso la Questura territorialmente competente, per presentare l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro, unitamente alla copia della domanda e della documentazione già presentata, e richiedere l'apposizione, sulla stessa autorizzazione, del nulla osta provvisorio per l'ingresso. Il nulla osta può essere rifiutato nel caso in cui il datore di lavoro risulti denunciato per uno dei reati relativi all'immigrazione clandestina o per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p..
Il nulla osta deve essere rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.
C - L'autorizzazione al lavoro corredata del nulla osta di Polizia viene inviata a cura dello stesso datore di lavoro al lavoratore straniero che dovrà presentarla alla competente Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di appartenenza, ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
D - Il visto d’ingresso per lavoro subordinato, come ogni altro visto, non può essere concesso in favore dello straniero che sia stato condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381, commi 1 e 2, del c.p.p., ovvero per reati che riguardino gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia o dell’emigrazione dall’Italia verso altri Paesi o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Il visto non può essere rilasciato anche se le suddette condanne sono state riportate a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p.
La domanda volta ad ottenere il visto sarà considerata inammissibile qualora la documentazione prodotta ovvero le attestazioni a sostegno della richiesta si rivelino false o contraffatte.
E - Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia lo straniero deve recarsi presso la Questura competente e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per la durata prevista dal visto di ingresso, esibendo il passaporto corredato del visto di ingresso.
All'atto della richiesta lo straniero sarà sottoposto ai rilievi dattiloscopici
F - Il datore di lavoro deve comunicare l'inizio dell'attività lavorativa entro 5 giorni alla Direzione Provinciale del Lavoro (nel caso di lavoro domestico tale comunicazione dovrà essere effettuata all'INPS) e richiedere alla stessa il rilascio del libretto di lavoro.
Lavoro stagionale
Per l'assunzione di uno straniero residente all'estero, per il lavoro stagionale deve essere seguita la stessa procedura descritta per il lavoro subordinato:
- presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro per autorizzazione al lavoro
- presso la Questura per apposizione del nulla osta nell'autorizzazione
- presso la Rappresentanza diplomatica per il rilascio del visto di ingresso
- presso la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno
Particolarità
L'autorizzazione al lavoro deve essere rilasciata entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta ed ha una validità minima di 20 giorni e massima di sei o nove mesi corrispondenti alla durata del lavoro stagionale, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.
- Diritto di precedenza
Il lavoratore straniero che abbia già svolto un lavoro stagionale e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno, uscendo alla scadenza dal territorio nazionale, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia l'anno successivo, presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste nominative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che si trovano nelle stesse condizioni.
A partire dal secondo soggiorno in Italia per lavoro stagionale, lo straniero al quale venga offerto un lavoro a tempo indeterminato può richiedere alla Questura un permesso di soggiorno per lavoro di durata biennale, purché rientri nella quota a disposizione dell'Ufficio Provinciale territorialmente competente.
LISTE DEI LAVORATORI CHE CHIEDONO DI LAVORARE IN ITALIA
Il datore di lavoro italiano o straniero, nel caso in cui non abbia conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro per una o più persone iscritte in apposite liste degli stranieri che chiedono di lavorare.