Aiuto Stranieri in Italia
Normativa soggiorno stranieri

Comunitario soggiornante oltre tre mesi

IL SOGGIORNO IN ITALIA OLTRE I TRE MESI

Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario deve comunque richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune ove dimora l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno.
Se soggiorna in Italia come lavoratore o è familiare di lavoratore deve documentare all’Ufficio Anagrafe, oltre alla dimora abituale, rispettivamente l’attività lavorativa o il legame parentale; negli altri casi di soggiorno (studente, turista, etc.) deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti a non farlo gravare sul sistema di assistenza pubblica e la titolarità di un’assicurazione sanitaria idonea a coprire le spese sanitarie.
La qualità di titolare di diritto di soggiorno può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RAPPORTO DI PARENTELA

I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961.
In alternativa è possibile presentare una certificazione ad hoc rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.

LA POLIZZA SANITARIA AI FINI DELL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Il lavoratore comunitario in Italia e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), alla pari con il cittadino italiano.
Il cittadino dell’Unione che soggiorna invece per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, deve essere titolare di una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale, valida almeno un anno, oppure di durata pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno. Tale documentazione deve essere esibita al momento della richiesta di iscrizione anagrafica e dell’attestazione di soggiorno.
Ai fini dell’iscrizione anagrafica anche i formulari comunitari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37), soddisfano il requisito della copertura sanitaria.
Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.

LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE RISORSE ECONOMICHE

L’iscrizione anagrafica dello studente comunitario o di chi soggiorna per motivi diversi dal lavoro è subordinata anche alla disponibilità di risorse economiche sufficienti ad evitare che il cittadino possa costituire un onere per l’assistenza pubblica.
Tale requisito deve essere soddisfatto secondo la seguente tabella:

Risorse economiche minime + Numero componenti

Euro 5.061,68  Richiedente + un familiare
Euro 10.123,36  Richiedente + due o tre familiari
Euro 15.185,04  Richiedente + quattro familiari e oltre
(Tabella 1)

 La dimostrazione della disponibilità economica può essere effettuata sia attraverso la produzione della relativa documentazione (certificato di pensione, dichiarazione dei redditi, contante o titoli di credito, fideiussioni, libretti di risparmio, estratti di conto corrente), sia mediante una dichiarazione sostitutiva, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L’autodichiarazione dovrà fornire informazioni dettagliate per permettere lo svolgimento dei controlli, anche a campione, da parte degli uffici competenti sulla effettiva disponibilità delle risorse economiche. Il venir meno di tale disponibilità consente, infatti, l’allontanamento del cittadino dell’Unione dal territorio nazionale.

LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA E PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO

IL LAVORATORE SUBORDINATO

Per l’iscrizione anagrafica ed il rilascio dell’attestazione di soggiorno il lavoratore dipendente dovrà presentare all’Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

  1. documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
  2. codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  3. dichiarazione di dimora abituale;
  4. patente italiana se esistente;
  5. libretto di circolazione o targa del  veicolo  immatricolato in Italia;
  6. ultima busta paga o ricevute di versamento dei contributi INPS per i domestici (in alternativa, contratto di lavoro in corso contenente gli identificativi INPS e INAIL, lettera di assunzione, dichiarazione del datore di lavoro, comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego);
  7. nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) presso la Prefettura –UTG, se si tratta di cittadino neo-comunitario (rumeno e bulgaro) al primo ingresso in Italia assunto in settori diversi dai seguenti:
    • lavoro stagionale;
    • agricolo e turistico alberghiero;
    • domestico ed assistenza alla persona;
    • edilizio;
    • metalmeccanico;
    • dirigenziale e altamente qualificato;
    • pesca e marittimi;
    • spettacolo

IL LAVORATORE STAGIONALE

Chi vuole rimanere in Italia solo per il periodo di svolgimento di un’attività lavorativa stagionale può chiedere di essere iscritto nello schedario dell’anagrafe della popolazione temporanea.
In tal caso, l’ufficiale d’anagrafe rilascerà un’attestazione di iscrizione temporanea di validità pari ad un anno.
Il lavoratore stagionale dovrà comunque presentare all’ufficio Anagrafe del Comune dove temporaneamente risiede i seguenti documenti:

  1. contratto di lavoro in corso (in alternativa, lettera di assunzione, dichiarazione del datore di lavoro, comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego);
  2. passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio;
  3. codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  4. istanza di iscrizione temporanea.

Dal registro anagrafico sarà poi cancellato entro il termine massimo di un anno dalla data di iscrizione.
Nel caso in cui successivamente decida di stabilire la propria dimora abituale nel comune, dovrà ripresentare la documentazione per dimostrare di avere mantenuto il possesso dei requisiti di legge.

IL LAVORATORE AUTONOMO

CON PARTITA IVA

Per l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno il lavoratore autonomo dovrà presentare all’ Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

Se è iscritto alla Camera di Commercio o all’Albo delle Imprese Artigiane


  1. documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
  2. codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  3. dichiarazione di dimora abituale;
  4. patente italiana se esistente;
  5. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  6. ricevuta di iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo delle Imprese artigiane o visura camerale. In alternativa all’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane è possibile produrre l’iscrizione all’I.N.A.I.L.

Se è iscritto agli Albi professionali

  1. documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
  2. codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  3. dichiarazione di dimora abituale;
  4.  patente italiana se esistente;
  5. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  6. ricevuta di iscrizione all’Albo libero professionale o attestazione dell’albo.

Se è un libero professionista per il quale non è prevista l’iscrizione all’Albo

  1. documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
  2. codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  3. dichiarazione di dimora abituale;
  4. patente italiana se esistente;
  5. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  6. certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall’Agenzia delle Entrate:

LA PERDITA DEL LAVORO

La perdita involontaria del lavoro consente di mantenere la qualità di lavoratore. Si conserva, quindi, lo status di lavoratore quando:

Si è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio.

In questo caso per l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno il lavoratore dovrà presentare all’ufficiale di anagrafe del comune dove dimora:

  1. documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
  2. codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  3. dichiarazione di dimora abituale;
  4. patente italiana se esistente;
  5. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  6. certificato medico, referti, denuncia di infortunio INAIL, etc.

Si è in stato di disoccupazione involontaria (licenziamento, termine del contratto di lavoro a tempo determinato, etc.), dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno in Italia, e si è alla ricerca di una nuova occupazione.
In questo caso per l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno il cittadino comunitario dovrà presentare all’ufficiale di anagrafe del comune dove dimora:

  1. documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
  2. codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  3. dichiarazione di dimora abituale;
  4. patente italiana se esistente;
  5. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  6. certificazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal centro per l’impiego (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) o autocertificazione sullo stato di disoccupazione specificando la data e il centro per l’impiego di competenza;
  7. documentazione dello stato di disoccupazione involontaria (lettera di licenziamento, contratto di lavoro a tempo determinato e ultima busta paga, oppure autodichiarazione sulla cessazione del rapporto di lavoro, etc.).

Si è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, oppure si è perso il lavoro durante i primi dodici mesi di soggiorno in Italia e si è in cerca di un nuovo lavoro. In tale caso, si conserva la qualità di lavoratore subordinato per il periodo di un anno.

Per l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno il cittadino comunitario dovrà presentare all’ufficiale di anagrafe del comune dove dimora:

  1. documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
  2. codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  3. dichiarazione di dimora abituale;
  4. patente italiana se esistente;
  5. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  6. certificazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal centro per l’impiego (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) o autocertificazione sullo stato di disoccupazione specificando la data e il centro per l’impiego di competenza;
  7. documentazione dello stato di disoccupazione involontaria (lettera di licenziamento, contratto di lavoro a tempo determinato e ultima busta paga, oppure autodichiarazione sulla cessazione del rapporto di lavoro, etc.).

Si segue un corso di formazione professionale.

In questo caso la conservazione della qualità di lavoratore presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
Per l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno il cittadino comunitario dovrà presentare all’ufficiale di anagrafe del comune dove dimora:

  1. documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
  2. codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  3. dichiarazione di dimora abituale;
  4. patente italiana se esistente;
  5. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  6. certificato di iscrizione al corso di formazione professionale;
  7. documentazione che attesti il collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione (rilasciata dall’ente di formazione, etc.).

 IL CITTADINO IN POSSESSO DI UN TITOLO DI SOGGIORNO ANCORA VALIDO

In questo caso l’Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora procederà alla sola verifica della dimora abituale, in quanto il possesso dei requisiti di soggiorno è già documentato dal titolo di soggiorno ancora valido.
Per l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno il cittadino dovrà presentare all’Ufficio Anagrafe i seguenti documenti:

  • carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità;
  • passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio;
  • codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  • dichiarazione di dimora abituale;
  • patente italiana se esistente;
  • libretto di circolazione o targa del veicolo immatricolato in Italia.

IL CITTADINO GIA’ RESIDENTE

In questo caso l’Ufficio Anagrafe del Comune dove risiede procederà alla sola verifica del possesso dei requisiti di soggiorno. Per il rilascio dell’attestazione di soggiorno il cittadino dovrà quindi presentare all’Ufficio Anagrafe i seguenti documenti:

  • passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio;
  • documentazione attestante l’attività di lavoro (come indicata nei paragrafi precedenti).

IL CITTADINO CHE AVEVA PRESENTATO DOMANDA DI CARTA DI SOGGIORNO

Se il cittadino comunitario aveva presentato domanda di carta di soggiorno può autocertificare il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 30/07. In questo caso per il rilascio dell’attestazione di soggiorno presenterà all’ Ufficio Anagrafe i seguenti documenti:
- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per
l’espatrio;
- ricevuta della domanda di carta di soggiorno;
- autocertificazione della sussistenza delle condizioni di
soggiorno previste dal decreto 30/07. La verifica di tali condizioni
verrà svolta a campione dal Comune, utilizzando la
documentazione in possesso della Questura.

IL CITTADINO GIA’ RESIDENTE ED IN POSSESSO DI UN TITOLO DI SOGGIORNO ANCORA VALIDO

 
In questo caso l’Ufficio Anagrafe del Comune dove risiede non deve
verificare né la dimora abituale né i requisiti di soggiorno. Per il rilascio dell’attestazione di soggiorno il cittadino dovrà presentare all’Ufficio Anagrafe i seguenti documenti:

LO STUDENTE

Per l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno lo studente dovrà presentare all’ Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

  1. documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
  2. codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  3. dichiarazione di dimora abituale;
  4. patente italiana se esistente;
  5. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  6. certificato di iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla normativa vigente;
  7. assicurazione sanitaria di almeno un anno, o pari al corso di studi o di formazione professionale se inferiore all’anno, idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;
  8. disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.

IL CITTADINO SOGGIORNANTE PER ALTRI MOTIVI

Per l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno il cittadino dovrà presentare all’ Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti: 

  1. documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
  2. codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  3. dichiarazione di dimora abituale;
  4. patente italiana se esistente;
  5. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  6. assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;
  7. disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.

IL CITTADINO SOGGIORNANTE PER MOTIVI RELIGIOSI

Per l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno il cittadino comunitario soggiornante per motivi religiosi dovrà presentare all’ Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

  1. documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
  2. codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  3. dichiarazione di dimora abituale;
  4. patente italiana se esistente;
  5. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  6. dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia;
  7. dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o la polizza di copertura sanitaria.

IL MINORE NON ACCOMPAGNATO

Per i minori comunitari presenti sul territorio nazionale, non accompagnati dai genitori o da chi esercita la patria potestà, si procede all’iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell’Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l’affidamento o la tutela.

L’iscrizione anagrafica del minore sarà curata dal tutore o dall’affidatario previa esibizione del provvedimento del Tribunale.

LA MANCANZA DEI REQUISITI DI SOGGIORNO

Qualora nell’ambito del procedimento d’iscrizione anagrafica sia constatato che non sussistono le condizioni per il soggiorno superiore a tre mesi, l’Ufficio Anagrafe adotta un provvedimento di rifiuto dell’iscrizione contro il quale è ammesso ricorso al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 30/2007.

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